(AGI) - Roma, 13 ott. - E' pronto il testo integrale della bozza della Dichiarazione dei diritti in Internet, frutto del lavoro della Commissione di studio per i diritti e doveri relativi ad Internet istituita dalla presidente della Camera, Laura Boldrini. Il testo della bozza e' da oggi disponibile sul sito www.camera.it. La bozza e' composta da un preambolo e da 14 articoli.
- 1.RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI: Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettivita' nella dimensione della Rete. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignita', della liberta', dell'eguaglianza e della diversita' di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.
- 2.DIRITTO DI ACCESSO: Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parita', con modalita' tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilita' di collegamento alla Rete. L'accesso comprende la liberta' di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni. L'effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale - culturale, infrastrutturale, economico - con particolare riferimento all'accessibilita' delle persone con disabilita'.
- 3. NEUTRALITA' DELLA RETE: Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. La neutralita' della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l'effettivita' dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacita' generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.
- 4.TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignita', identita' e riservatezza.3 I dati personali sono quelli che consentono di risalire all'identita' di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili. I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessita', finalita', pertinenza, proporzionalita' e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa. I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso e' in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge puo' prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni. Il consenso non puo' costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento. Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati personali con finalita' anche indirettamente discriminatorie.
- 5.DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA: Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalita' previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalita' tecniche di trattamento dei dati che la riguardano. Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali. La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalita' e del diritto all'autodeterminazione della persona interessata.
- 6. INVIOLABILITA' DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI: Senza l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, e' vietato l'accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonche' l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.
- 7.TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI: Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
- 8. DIRITTO ALL'IDENTITA': Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identita' in Rete. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalita' e non puo' essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato. L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet. La definizione di un'identita' in Internet da parte dell'amministrazione pubblica deve essere accompagnata da adeguate garanzie.
- 9. ANONIMATO: Ogni persona puo' comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le liberta' civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una societa' democratica. Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria l'autore di una comunicazione puo' essere identificato quando sia necessario per garantire la dignita' e i diritti di altre persone.
- 10. DIRITTO ALL'OBLIO: Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano piu' rilevanza. Il diritto all'oblio non puo' limitare la liberta' di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una societa' democratica.
Tale diritto puo' essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attivita' svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati e' stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all'autorita' giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.
- 11. DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME: I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealta' e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficolta' o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attivita' delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilita', in presenza di parita' di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.
- 12. SICUREZZA IN RETE: La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrita' delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone. Non sono ammesse limitazioni della liberta' di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignita' delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.
- 13. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE: Ogni persona ha diritto di acquisire le capacita' necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l'effettivita' del diritto di accesso e della tutela delle persone. Le istituzioni pubbliche promuovono attivita' educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale. Il diritto all'uso consapevole di Internet e' fondamentale perche' possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilita' di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle liberta' altrui.
- 14. CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE: Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica. La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunita' offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessita' di salvaguardare la capacita' di innovazione, della molteplicita' di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione. In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet e' sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.
La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilita' delle decisioni, l'accessibilita' alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati. L'accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati. La costituzione di autorita' nazionali e sovranazionali e' indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformita' delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione. Nel Preambolo alla Dichiarazione si legge: "Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalita' nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza.
Ha ampliato le possibilita' di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una societa' piu' aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalita'".
"L'Unione europea e' oggi la regione del mondo dove e' piu' elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.
Questa Dichiarazione dei diritti in Internet e' fondata sul pieno riconoscimento di liberta', eguaglianza, dignita' e diversita' di ogni persona. La garanzia di questi diritti e' condizione necessaria perche' sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perche' si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una societa' della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre piu' importante per l'autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale. I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico. Una Dichiarazione dei diritti di Internet e' strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale", conclude il Preambolo. (AGI) .
7:13 13 OTT 2014